Ecco di seguito le principali novità fiscali per il mese di Ottobre 2023:
- Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze
- Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023
- La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
- L’annullamento dell’opzione superbonus in compensazione
- Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
- Attenzione ai limiti “de minimis” anche per impatriati e ricercatori
- Lettere di compliance per i forfetari
- Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
- Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti
PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze D.L. 29 settembre 2023, n. 132
È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n.
132), che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
In particolare, si segnala che il nuovo testo normativo prevede:
• la proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e
cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione
agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del
versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data
del 30 novembre 2023;
• la proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell’imposta
sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato sul reddito derivante
dalle cripto-attività;
• la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio
2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo
dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31
ottobre 2023;
• l’anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese
energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di
imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al
primo e al secondo trimestre 2023;
• la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per
l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36
anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
• il differimento al 2024 dell’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i
contribuenti forfetari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance. I dati delle
informazioni aggiuntive del quadro RS (righi RS378-RS381) omessi o incompleti per l’anno 2021
possono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2024, senza sanzioni.
DICHIARAZIONI
Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023
La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2023, per l’anno d’imposta 2022), deve essere
presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per
comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici
disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
• locazioni brevi inserite all’interno della CU;
• somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di
esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi,
nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni
d’urgenza.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
Si ricorda che con il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il termine per la
definizione delle irregolarità formali. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo
2023 al 31 ottobre 2023.
Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31
ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È
anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.
IRPEF
L’annullamento dell’opzione superbonus in compensazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023, ha reso possibile
annullare le comunicazioni di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o
dallo sconto in fattura di superbonus.
La richiesta dovrà essere effettuata sulla piattaforma web di cessione dei crediti, direttamente o tramite
intermediario. Verrà resa nota l’attivazione della funzionalità. Fino a quel momento sarà possibile inviare un
modello allegato al provvedimento. La richiesta dovrà essere vagliata ed eventualmente accolta: a quel
punto, sarà ripristinato l’ammontare del credito originario.
ADEMPIMENTI
Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731/2023
Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha
previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” di utilizzare i
servizi web dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:
1. persone di fiducia;
2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;
3. genitori.
IMPOSTE SUI REDDITI
Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa
preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver
correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale
del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente
ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta
fino al 2021.
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società
semplici ed equiparate.
La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per
ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in
dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del
loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel
quadro RW.
IMPOSTE SUI REDDITI
Attenzione ai limiti “de minimis” anche per impatriati e ricercatori
L’introduzione del regime dei lavoratori impatriati e delle agevolazioni dedicate ai docenti e ricercatori che
hanno scelto di trasferire la loro residenza in Italia rappresenta un importante incentivo per attirare
professionisti altamente qualificati nel nostro paese.
Tuttavia, è fondamentale comprendere che quando i beneficiari di tali agevolazioni sono imprese o
professionisti autonomi, si applicano le normative europee in materia di aiuti di Stato. In particolare, il
regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013) stabilisce un limite massimo di aiuti ottenibili
pari a 200.000 euro nell’arco di tre anni. In questo caso l’importo dell’aiuto può essere determinato in base ai
risparmi fiscali ottenuti grazie alle esenzioni previste dai regimi menzionati.
È importante monitorare attentamente il rispetto dei limiti, poiché il loro superamento può comportare il
recupero dell’eccedenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Lettere di compliance per i forfetari
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550/2023
Con il Provvedimento n. 325550/2023 del 19 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver
disposto le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti
che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario (Legge n. 190/2014 e
successive modificazioni), per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi
obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.
L’Agenzia delle Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che è tra l’altro consultabile dal
contribuente all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto
fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.
Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che
hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da
375 a 381 del quadro in commento.
Nello specifico, per gli esercenti attività d’impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei
mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l’ammontare del costo sostenuto per le
materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.
Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali
informazioni possono essere comunicate, anche mediante l’intermediario, al fine di fornire elementi e
informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.
Si segnala che l’art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha differito al 2024 l’obbligo di comunicazione
dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari dell’invio di lettere compliance.
IMPRESE
Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
L’iscrizione all’elenco White List antimafia è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora
debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica
amministrazione.
Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque
ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un
elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.