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Bonus Formazione 4.0 prorogato solo per il 2022

Il disegno di legge di Bilancio 2022 reso noto dal 28-10-2021, sembra per ora non prevedere la proroga del termine di validità del bonus formazione 4.0 oltre il 2022. L’agevolazione quindi, al momento, resta operativa fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Di Marco Catalani
17/12/2021
in Notizie
0
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali
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La misura, come è noto prevede un credito d’imposta che varia in base alla dimensione aziendale e si recupera nella misura rispettivamente del 50% (piccole imprese) 40% (medie imprese) e 30% (grandi imprese), il costo lordo del personale in formazione.

Dal 2021 e anche per il 2022, al fine di incentivare l’adozione di questa misura anche dalle piccole imprese, si riconosce il credito di imposta anche sui costi di formazione svolta da soggetti esterni abilitati al 100%, facendo quindi recuperare in toto questa spesa.

La Manovra prevista dal Governo, per ora fatte salve eventuali modifiche al disegno di legge di bilancio 2022, estende a tutto il 2025 i crediti d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0 e per innovazione e design e, addirittura, fino al 31 dicembre 2031 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Non interviene, invece, sulla scadenza del credito d’imposta formazione 4.0, istituito dalla legge di Bilancio 2018 e rinnovato di anno in anno, senza riscuotere mai particolare fortuna ed interesse da parte delle aziende, tanto che la sua dotazione non è mai stata del tutto utilizzata.

Il decreto interministeriale del maggio 2018 definiva le regole del gioco per accedere al credito di imposta formazione 4.0, che di seguito ricordiamo.

Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, a prescindere da dimensione, tipo di attività svolta e forma giuridica.

Sono escluse:

– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001.

Il credito d’imposta viene applicato per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

– big data e analisi dei dati;

– cloud e fog computing;

– cybersecurity;

– simulazione e sistemi cyber-fisici;

– prototipazione rapida;

– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);

– robotica avanzata e collaborativa;

– interfaccia uomo macchina;

– manifattura additiva (o stampa 3d);

– internet delle cose e delle macchine;

– integrazione digitale dei processi aziendali.

L’attività formativa può essere realizzata direttamente dall’impresa con docenti interni oppure possono essere incaricati formatori esterni, i quali devono corrispondere ad una delle seguenti tipologie:

– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

– università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;

– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;

– soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea (norma ISO 9001);

– Istituti tecnici superiori (ITS).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con un massimale di 300.000 euro per le PMI e 250.000 per le GI, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione delle spese rilasciate da un revisore dei conti abilitato.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:

– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Una nota importante rispetto ai tempi di fruizione del beneficio: per le attività svolte nel 2020 c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per la presentazione del credito.

– con riferimento alle attività e alle spese sostenute nei periodi d’imposta 2021 e 2022: entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Tags: bonus formazione 4.0formazioneindustria 4.0
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Con l’Avviso n. 2/2023 “Competenze di base e trasversali”, Fondimpresa torna sul tema già affrontato l’anno precedente e mette a disposizione delle aziende aderenti un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori, mediante la qualificazione di Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti qualificati presso l’Elenco dei Soggetti Proponenti del Conto di Sistema del Fondo, esattamente come era avvenuto l’anno precedente. Come per l’Avviso 2-2022 anche questo è strutturato in due fasi distinte, tra loro propedeutiche e complementari: • Domanda per la qualificazione dei Cataloghi formativi dove gli Enti proponenti potranno presentare, previa analisi dei fabbisogni del contesto e del territorio in cui operano, domanda di qualifica del proprio catalogo formativo • Successivamente una volta qualificati i cataloghi potranno presentare una domanda di finanziamento dei Piani formativi in cui avranno coinvolto aziende beneficiarie interessate ad alcune delle materie disponibili sui cataloghi qualificati in precedenza. La domanda di qualificazione del Catalogo formativo potrà essere effettuata esclusivamente dagli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati presso il Conto Sistema da Fondimpresa, pertanto le aziende beneficiarie della formazione dovranno prendere contatto con questi Enti di Formazione per poter accedere ai corsi disponibili sui cataloghi formativi qualificati dal Fondo. Il Catalogo sarà valido per tutte le regioni di qualificazione del Soggetto proponente e consisterà di un insieme di corsi formativi strutturati per conoscenze e competenze, individuate nell’Elenco di riferimento adottato da Fondimpresa, comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile, un passaggio importante già presente all’interno dell’Avviso 2-2022 precedente, che consentiva di realizzare così solo interventi formativi che avessero un riconoscimento valido anche fuori dall’azienda dell’appartenenza del lavoratore che ha fruito della formazione finanziata. L’Elenco delle Competenze che il Fondo ha preso in considerazione è definito nei seguenti ambiti, coerenti con la suddivisione definita dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01): • A. COMPETENZE ALFABETICO FUNZIONALI • B. COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA • C. COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE • D. COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA • E. COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI • F. COMPETENZE MULTILINGUISTICHE • G. COMPETENZE DIGITALI • H. COMPETENZE IMPRENDITORIALI La domanda di qualificazione del Catalogo potrà essere presentata dai Soggetti Proponenti Qualificati presso Fondimpresa, attraverso la piattaforma informatica PSP di Fondimpresa a partire dalle ore 9:00 del giorno 5 giugno 2023 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27 giugno 2023. Le domande di finanziamento dei Piani formativi possono essere presentate esclusivamente dagli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa e titolari di un Catalogo formativo inserito nell’elenco dei Cataloghi qualificati. Gli enti possono presentare la domanda di finanziamento esclusivamente singolarmente e la novità che sembra esserci per questo avviso è l’aumento della capacità di presentazione di ogni soggetto pari al 15% del valore del proprio accreditamento. I Piani formativi, composti dei corsi contenuti nel Catalogo al quale si riferiscono, possono essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Fondimpresa ai Soggetti Proponenti, nelle seguenti finestre temporali: • dalle ore 9:00 del 16 ottobre 2023 e fino alle ore 13:00 del 31 ottobre 2023 • dalle ore 9:00 del 07 maggio 2024 e fino alle ore 13:00 del 21 maggio 2024 • dalle ore 9:00 del 16 settembre 2024 e fino alle ore 13:00 del 30 settembre 2024 Le aziende interessate quindi dovranno tenere traccia di queste finestre per comprendere quando potranno partecipare ad attività formative finanziate facendo riferimento ai cataloghi formativi presentati dagli Enti Proponenti. 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