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Agenzia industrie difesa, concorso pubblico per dieci posti di personale non dirigenziale

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di dieci posti di personale non dirigenziale, area II, posizione economica F2, a tempo indeterminato, nei ruoli dell'Agenzia industrie difesa.

Di Redazione
14/04/2022
in Notizie
0
Agenzia industrie difesa, concorso pubblico per dieci posti di personale non dirigenziale
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Tenuto conto che, sulla base del prospetto informativo riferito
al 31 dicembre 2021 – riepilogativo della situazione occupazionale
rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita’ ed
appartenente alle altre categorie protette – l’Agenzia industrie
difesa intende prevedere apposita riserva di posti per la copertura
della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 nell’ambito della procedura selettiva di cui al presente bando;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare
l’art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita’, recante modalita’
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Considerato, che per i profili B, C D, E, e F del presente bando,
le riserve di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
del 15 marzo 2010, n. 66 non operano atteso che danno luogo a
frazioni di posto e che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1014
tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi
concorsi per l’assunzione di personale non dirigente ovvero sono
utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni
attingendo alla graduatoria degli idonei;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma
1, che introduce l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita’ di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
concernente il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, e in
particolare l’art. 10;
Fermi restando gli esiti della mobilita’ ai sensi dell’art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto della necessita’ di garantire la tutela della salute
pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e delle
misure vigenti all’atto di svolgimento delle prove concorsuali;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell’amministrazione destinataria del presente
bando;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di dieci unita’ di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare
nell’Area II, posizione economica F2, nei ruoli dell’Agenzia
industrie difesa.
2. Le unita’ di personale di cui al comma 1 sono cosi’ ripartite:
A. cinque profilo assistente tecnico artificiere (Codice 01),
Settore tecnico, scientifico e informatico, di cui:
– quattro presso lo Stabilimento militare ripristini e
recuperi del munizionamento terrestre – Noceto di Parma, di cui due
prioritariamente riservati ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
– uno presso lo Stabilimento militare munizionamento
terrestre – Baiano di Spoleto;
B. uno profilo assistente amministrativo (Codice 02), Settore
amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico, da
impiegare presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare –
Firenze prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
C. uno profilo assistente sanitario (Codice 03) Settore della
sanita’ da impiegare come operatore di produzione presso lo
Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze;
D. uno profilo assistente sanitario (Codice 04) Settore della
sanita’ da impiegare come operatore di controllo qualita’ presso lo
Stabilimento chimico farmaceutico militare – Firenze;
E. uno profilo assistente tecnico nautico (Codice 05) Settore
tecnico, scientifico e informatico – presso l’Arsenale militare –
Messina prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
F. uno profilo assistente tecnico chimico-fisico (Codice 06)
Settore tecnico, scientifico e informatico – da impiegare presso lo
Stabilimento militare munizionamento terrestre – Baiano di Spoleto.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 9.

Fonte: Gazzetta ufficiale

Tags: Agenzia industrie difesaconcorso
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Con l’Avviso n. 2/2023 “Competenze di base e trasversali”, Fondimpresa torna sul tema già affrontato l’anno precedente e mette a disposizione delle aziende aderenti un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori, mediante la qualificazione di Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti qualificati presso l’Elenco dei Soggetti Proponenti del Conto di Sistema del Fondo, esattamente come era avvenuto l’anno precedente. Come per l’Avviso 2-2022 anche questo è strutturato in due fasi distinte, tra loro propedeutiche e complementari: • Domanda per la qualificazione dei Cataloghi formativi dove gli Enti proponenti potranno presentare, previa analisi dei fabbisogni del contesto e del territorio in cui operano, domanda di qualifica del proprio catalogo formativo • Successivamente una volta qualificati i cataloghi potranno presentare una domanda di finanziamento dei Piani formativi in cui avranno coinvolto aziende beneficiarie interessate ad alcune delle materie disponibili sui cataloghi qualificati in precedenza. La domanda di qualificazione del Catalogo formativo potrà essere effettuata esclusivamente dagli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati presso il Conto Sistema da Fondimpresa, pertanto le aziende beneficiarie della formazione dovranno prendere contatto con questi Enti di Formazione per poter accedere ai corsi disponibili sui cataloghi formativi qualificati dal Fondo. Il Catalogo sarà valido per tutte le regioni di qualificazione del Soggetto proponente e consisterà di un insieme di corsi formativi strutturati per conoscenze e competenze, individuate nell’Elenco di riferimento adottato da Fondimpresa, comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile, un passaggio importante già presente all’interno dell’Avviso 2-2022 precedente, che consentiva di realizzare così solo interventi formativi che avessero un riconoscimento valido anche fuori dall’azienda dell’appartenenza del lavoratore che ha fruito della formazione finanziata. L’Elenco delle Competenze che il Fondo ha preso in considerazione è definito nei seguenti ambiti, coerenti con la suddivisione definita dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01): • A. COMPETENZE ALFABETICO FUNZIONALI • B. COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA • C. COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE • D. COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA • E. COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI • F. COMPETENZE MULTILINGUISTICHE • G. COMPETENZE DIGITALI • H. COMPETENZE IMPRENDITORIALI La domanda di qualificazione del Catalogo potrà essere presentata dai Soggetti Proponenti Qualificati presso Fondimpresa, attraverso la piattaforma informatica PSP di Fondimpresa a partire dalle ore 9:00 del giorno 5 giugno 2023 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27 giugno 2023. Le domande di finanziamento dei Piani formativi possono essere presentate esclusivamente dagli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa e titolari di un Catalogo formativo inserito nell’elenco dei Cataloghi qualificati. Gli enti possono presentare la domanda di finanziamento esclusivamente singolarmente e la novità che sembra esserci per questo avviso è l’aumento della capacità di presentazione di ogni soggetto pari al 15% del valore del proprio accreditamento. I Piani formativi, composti dei corsi contenuti nel Catalogo al quale si riferiscono, possono essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Fondimpresa ai Soggetti Proponenti, nelle seguenti finestre temporali: • dalle ore 9:00 del 16 ottobre 2023 e fino alle ore 13:00 del 31 ottobre 2023 • dalle ore 9:00 del 07 maggio 2024 e fino alle ore 13:00 del 21 maggio 2024 • dalle ore 9:00 del 16 settembre 2024 e fino alle ore 13:00 del 30 settembre 2024 Le aziende interessate quindi dovranno tenere traccia di queste finestre per comprendere quando potranno partecipare ad attività formative finanziate facendo riferimento ai cataloghi formativi presentati dagli Enti Proponenti. La dotazione finanziaria stanziata è di 40.000.000 €, questo di sicuro consentirà, anche in virtù della precedente esperienza fatta con l’Avviso 2-2022 di far competere, salvo aumento di ulteriori risorse, come già avvenuto in passato, meno Soggetti Proponenti rispetto allo scorso anno e di stringere forse maggiormente le maglie nella presentazione dei cataloghi formativi da parte del Fondo. Maggiori informazioni, testo integrale dell’avviso, modulistica ed altri allegati sono disponibili nella pagina ufficiale dell’Avviso 2-2023 sul sito di Fondimpresa.
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Il Catalogo sarà valido per tutte le regioni di qualificazione del Soggetto proponente e consisterà di un insieme di corsi formativi strutturati per conoscenze e competenze, individuate nell’Elenco di riferimento adottato da Fondimpresa, comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile, un passaggio importante già presente all’interno dell’Avviso 2-2022 precedente, che consentiva di realizzare così solo interventi formativi che avessero un riconoscimento valido anche fuori dall’azienda dell’appartenenza del lavoratore che ha fruito della formazione finanziata. L’Elenco delle Competenze che il Fondo ha preso in considerazione è definito nei seguenti ambiti, coerenti con la suddivisione definita dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01): • A. COMPETENZE ALFABETICO FUNZIONALI • B. COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA • C. COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE • D. COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA • E. COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI • F. COMPETENZE MULTILINGUISTICHE • G. COMPETENZE DIGITALI • H. COMPETENZE IMPRENDITORIALI La domanda di qualificazione del Catalogo potrà essere presentata dai Soggetti Proponenti Qualificati presso Fondimpresa, attraverso la piattaforma informatica PSP di Fondimpresa a partire dalle ore 9:00 del giorno 5 giugno 2023 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27 giugno 2023. Le domande di finanziamento dei Piani formativi possono essere presentate esclusivamente dagli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa e titolari di un Catalogo formativo inserito nell’elenco dei Cataloghi qualificati. 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