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L’Italia recepisce le Direttive UE su lavoro trasparente ed equilibrio vita-lavoro: cosa cambierà e per chi

OK CDM A DLGS PROPOSTI DA ORLANDO CHE RECEPISCONO DIRETTIVE UE SU LAVORO TRASPARENTE ED EQUILIBRIO VITA- LAVORO

Di Redazione
23/06/2022
in Notizie
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il pomeriggio del 22 giugno 2022, in via definitiva, gli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE):

•          2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;

.  2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Le finalità della prima direttiva sono essenzialmente quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

Lo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), sia su disposizioni di legge diverse, quali la legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la legge n. 81/2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), il D.Lgs. n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), in un’ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.

Nel dettaglio:

•          entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre;

Sono aumentati:

•          da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;

•          da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;

•          da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti

Ulteriori novità sono:

•          estensione del diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio;

•          i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

Inoltre sono state stabilite:

•          sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria

•          l’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa

•          interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza (INPS attiverà specifici servizi digitali per l’informazione).

Per quanto concerne invece la direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, lo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, recante “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”, sia su altre disposizioni di legge, in un’ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.

I profili di novità della direttiva (UE) 2019/1152 possono essere sintetizzati come segue:

•          nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard (e, cioè, rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.), beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro;

•          ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.

Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Tags: italialavoroue
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Con l’Avviso n. 2/2023 “Competenze di base e trasversali”, Fondimpresa torna sul tema già affrontato l’anno precedente e mette a disposizione delle aziende aderenti un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori, mediante la qualificazione di Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti qualificati presso l’Elenco dei Soggetti Proponenti del Conto di Sistema del Fondo, esattamente come era avvenuto l’anno precedente. Come per l’Avviso 2-2022 anche questo è strutturato in due fasi distinte, tra loro propedeutiche e complementari: • Domanda per la qualificazione dei Cataloghi formativi dove gli Enti proponenti potranno presentare, previa analisi dei fabbisogni del contesto e del territorio in cui operano, domanda di qualifica del proprio catalogo formativo • Successivamente una volta qualificati i cataloghi potranno presentare una domanda di finanziamento dei Piani formativi in cui avranno coinvolto aziende beneficiarie interessate ad alcune delle materie disponibili sui cataloghi qualificati in precedenza. La domanda di qualificazione del Catalogo formativo potrà essere effettuata esclusivamente dagli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati presso il Conto Sistema da Fondimpresa, pertanto le aziende beneficiarie della formazione dovranno prendere contatto con questi Enti di Formazione per poter accedere ai corsi disponibili sui cataloghi formativi qualificati dal Fondo. Il Catalogo sarà valido per tutte le regioni di qualificazione del Soggetto proponente e consisterà di un insieme di corsi formativi strutturati per conoscenze e competenze, individuate nell’Elenco di riferimento adottato da Fondimpresa, comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile, un passaggio importante già presente all’interno dell’Avviso 2-2022 precedente, che consentiva di realizzare così solo interventi formativi che avessero un riconoscimento valido anche fuori dall’azienda dell’appartenenza del lavoratore che ha fruito della formazione finanziata. L’Elenco delle Competenze che il Fondo ha preso in considerazione è definito nei seguenti ambiti, coerenti con la suddivisione definita dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01): • A. COMPETENZE ALFABETICO FUNZIONALI • B. COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA • C. COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE • D. COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA • E. COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI • F. COMPETENZE MULTILINGUISTICHE • G. COMPETENZE DIGITALI • H. COMPETENZE IMPRENDITORIALI La domanda di qualificazione del Catalogo potrà essere presentata dai Soggetti Proponenti Qualificati presso Fondimpresa, attraverso la piattaforma informatica PSP di Fondimpresa a partire dalle ore 9:00 del giorno 5 giugno 2023 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27 giugno 2023. Le domande di finanziamento dei Piani formativi possono essere presentate esclusivamente dagli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa e titolari di un Catalogo formativo inserito nell’elenco dei Cataloghi qualificati. 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